Art. 3
(Princìpi generali).

      1.  La procedura di composizione consensuale professionale è ispirata ai princìpi di informalità, oralità, concentrazione, rapidità e trasparenza.
      2.  Il ricorso alla procedura di cui al comma 1 ha carattere spontaneo e volontario. Le parti possono parteciparvi anche senza l'assistenza di un difensore o di un esperto, salva diversa previsione contenuta nello statuto dell'organismo di composizione consensuale, in funzione del valore o della complessità tecnica del conflitto o della controversia.
      3.  Il verbale di conciliazione ha natura vincolante per le parti che lo sottoscrivono e, a seguito della eventuale omologazione da parte del tribunale competente, ai sensi dell'articolo 15, acquista natura esecutiva.